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domenica 6 aprile 2014

Quando il paziente rifiuta un esame (o una cura).

Accade continuamente, in ambito sanitario, che i pazienti, per svariati motivi - timori infondati, motivazioni psicologiche o ideologiche di vario tipo, semplice ignoranza - rifiutino dei trattamenti o delle prestazioni, anche diagnostiche, prescritte o ritenute opportune dal medico curante o dallo specialista per la patologia di cui sono portatori (o per il quesito clinico da indagare).

La questione è prevalentemente legale, rientrando nell'ambito individuato da un lato dall'art.32 della Costituzione, che prescrive in modo chiaro che nessuno può essere obbligato contro la sua volontà a un trattamento sanitario, e dall'altro dalle normative specifiche che prevedono, in alcuni casi, la possibilità di un trattamento sanitario obbligatorio (su specifica motivazione medica e con l'autorizzazione del sindaco).
Entro questi confini, il rapporto fra l'operatore sanitario e il paziente è principalmente regolato, almeno quando il paziente è in grado di "intendere" e di "volere", ovvero di ricevere e comprendere adeguatamente le informazioni e di assumere delle decisioni consapevoli e libere, dalla normativa che riguarda il c.d. consenso informato. Il consenso informato è in generale il presupposto fondamentale che garantisce la liceità e la correttezza, su un piano formale e legale, di qualunque trattamento sanitario e dunque anche degli esami diagnostici.
Al di là del piano strettamente legale, esso costituisce anche un importante tassello nella relazione che si instaura fra il paziente e l'operatore sanitario (in questo caso il tecnico e il medico radiologo): è in altre parole dovere, ma anche diritto di tutti i soggetti partecipanti a questa relazione (paziente, tecnico e medico) sviluppare una corretta e completa comunicazione relativa alle informazioni sulla prestazione diagnostica richiesta, e ottenere quindi la formazione e l'espressione di una volontà - di una determinazione - libera e pienamente consapevole.

Mi sorprendo quindi non poco, quando su alcuni forum leggo opinioni quantomeno controverse di alcuni colleghi, a riguardo; ad esempio, taluni sembrano ritenere che in alcune circostanze il medico abbia il diritto di imporre un trattamento o un esame diagnostico al paziente recalcitrante, a salvaguardia della sua salute pur senza il suo consenso; altri si chiedono, ad esempio, se un paziente, inviato da un pronto soccorso a causa di un infortunio a un arto, possa legittimamente rifiutare la prestazione diagnostica ritenendola non più necessaria - per evitare radiazioni a suo giudizio inutili, non sussistendo più il dolore alla base della presunta urgenza.
Come comportarsi, del resto, quando, per esempio, un paziente, una volta informato degli effetti stocastici delle radiazioni ionizzanti utilizzate in un determinato esame, e reso edotto dell'impossibilità di utilizzare i dispositivi di protezione per motivi tecnici (come nel caso del collare piombato per la tiroide, non utilizzabile in una radiografia del torace), nega il suo consenso all'esame?

La soluzione in questi casi non può consistere nè nell'evitare di informare il paziente sui rischi per la salute associati a quella prestazione diagnostica (ovvero sugli effetti connessi alle radiazioni), nè nel forzare il paziente mediante forme di pressione psicologica più o meno subliminale (fretta, superficialità, oppure attraverso l'intervento di altro personale clinico, di parenti etc.).
Quanto sarebbe necessaria, piuttosto, per tutto il personale, e anche per i tecnici di radiologia, una migliore e più completa formazione riguardante gli aspetti psicologici della relazione d'aiuto in campo sanitario! E non solo: approfondire e perfezionare gli aspetti elementari, basilari della comunicazione, a partire dalla cura del linguaggio verbale e non verbale, sarebbe certamente utilissimo in contesti del genere, sia per i pazienti che per gli operatori stessi, anche al fine di evitare di porsi in situazioni che presentano anche conseguenze significative da un punto di vista assicurativo e legale (si pensi alle conseguenze di un esame diagnostico salva-vita non effettuato per una difettosa comunicazione fra paziente e operatori nel momento dell'acquisizione del consenso; o viceversa di un esame "imposto", con relativa dose di radiazioni, forzando la volontà del paziente).

Il tecnico di radiologia, ovviamente con l'avallo e la partecipazione del medico radiologo, e tuttavia sempre e comunque in prima persona, ha la responsabilità di offrire al paziente una chiara ed esauriente spiegazione relativa agli aspetti tecnici dell'esame a cui egli sta per essere sottoposto; una spiegazione che deve comprendere anche informazioni sui potenziali rischi connessi alla specifica dose di radiazioni che si prevede di dover utilizzare (in genere, queste informazioni sono in ogni caso presenti sui moduli precompilati, ma il tecnico e il medico devono assicurarsi che il paziente le abbia lette e correttamente comprese).
Laddove il paziente manifesti perplessità, dubbi, o un vero e proprio "dissenso informato", una volta forniti tutti i necessari chiarimenti, anche sulle possibili alternative diagnostiche e sull'importanza di quello specifico esame, di fronte a un dissenso che persiste bisogna semplicemente acquisire formalmente la volontà del paziente e rispettarla come tale.

Psicologicamente può essere difficile, per chi opera in campo sanitario, accettare la possibilità che un paziente desideri NON essere curato o fare a meno di prestazione diagnostica; tuttavia si tratta in ogni caso della libertà del paziente ed essa è un bene fondamentale da salvaguardare almeno al pari della sua stessa salute (con l'eccezione, naturalmente, dei casi previsti dalla normativa riguardante il trattamento sanitario obbligatorio, che in linea di massima riguardano situazioni di grave emergenza psichiatrica, oppure relative ai pericoli per la salute pubblica connessi alla diffusione di pericolose patologie infettive).

Bisognerebbe d'altra parte approfondire molto, in particolare in Italia, questo che rappresenta un vero e proprio tabù ideologico: ovvero, insieme al diritto di essere curati (sempre e comunque), il diritto di non essere curati e di esprimere validamente una volontà in questo senso.